Art. 121.
(Sezioni protette).

      1. Sono predisposte apposite sezioni protette alle quali sono assegnati detenuti o internati che richiedono particolari cautele, anche per la tutela da aggressioni o sopraffazioni da parte dei compagni, sia con riferimento ai tipi di reati commessi, sia in relazione al comportamento tenuto durante i processi o nel corso della detenzione. Con riferimento alle diverse ragioni di protezione sono attivate sezioni diverse.

 

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      2. Una sola sezione può essere utilizzata per l'utenza di più istituti.
      3. La permanenza dei motivi cautelari viene verificata semestralmente. In sede di verifica e sperimentazione, i detenuti e gli internati possono essere assegnati, con il loro consenso, alle sezioni ordinarie degli istituti.
      4. Specialmente quando si tratti di persone che hanno commesso reati contro la libertà sessuale e su minori, gli interventi, attuati con la partecipazione degli esperti dell'osservazione e trattamento, sono rivolti alla individuazione delle motivazioni dei comportamenti illeciti e al possibile superamento delle stesse.
      5. Deve essere esclusa l'attuazione, all'interno delle sezioni protette, di situazioni di isolamento dei singoli detenuti o internati.